Cerchiamo di tirare le somme. La legge contro l’omofobia è uscita dalla commissione con due relazioni, una della commissione e una della minoranza, che ha fatto la propria relazione e nominato il proprio relatore di minoranza (Concia).
Il primo testo, propone la reiezione della proposta di legge, la quale in buona sostanza diceva:
All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 11-quater) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, intesi come odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi ».
La minoranza dissente e propone questo testo alternativo dove si vogliono introdurre questi due nuovi articolo nel codice penale:
« ART. 599-bis. – (Circostanza aggravante). – La pena è aumentata quando i delitti di cui ai capi I e II sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, dell’età, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa. [...]
« ART. 615-sexies. – (Disposizione comune). – La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I, II, III e IV sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, dell’età, della omosessualità ovvero della transessualità della persona offesa.
In entrambe le formulazioni si fa riferimento alla omosessualità e transessualità o all’omofobia e transfobia (con acrobatiche definizioni che hanno dovuto aggiungere per spiegare il significato di questi neologismi).
Che delle pregiudiziali di costituzionalità fossero avanzate e approvate è talmente scontato che non dovrebbe stupire nessuno.
Quelli che scalpitano e si stracciano le vesti fanno riferimento al Trattato di Lisbona, come l’ex parlamentare Wladimiro Guadagno che dichiara:
“Un copione già visto e anche un esempio di schizofrenia. Perché non si può accogliere il Trattato di Lisbona, che è contro la discriminazione sessuale e poi, a livello nazionale, non considerare una punizione o un’aggravante per i reati di odio commessi nei confronti di gay, lesbiche e trans”
Già, la discriminazione sessuale, non la discriminazione contro gli omosessuali. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea infatti dice (art. 21).
E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
Così come il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che dice (art. 19)
Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Forse non è chiaro il concetto, quindi ripetiamo bene le due definizioni: tendenze sessuali e omosessualità/transessualità. Fossimo alle medie farei un bel grafico degli insiemi: un insieme bello grosso, quello delle tendenze sessuali, e due sottoinsiemi quello dell’omosessualità e della transessualità. Un sottoinsieme non coincide con l’insieme, chiaro?
Quindi Guadagno, Concia e compagnia cantante o non capiscono la differenza tra l’insieme orientamento sessuale e i sottoinsiemi omosessualità e transessualità, oppure cercano intenzionalmente di fare dire alle norme europee qualcosa che non dicono. In altre parole, barano.
Vogliono adeguare il codice penale italiano al Trattato di Lisbona aggiungendo un’aggravante? Bene, modifichino gli articoli proposti come segue:
« ART. 599-bis. – (Circostanza aggravante). – La pena è aumentata quando i delitti di cui ai capi I e II sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, dell’età, della omosessualità ovvero della transessualita tendenza sessuale della persona offesa. [...]
« ART. 615-sexies. – (Disposizione comune). – La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I, II, III e IV sono commessi in ragione della disabilità, del sesso, dell’età, della omosessualità ovvero della transessualita tendenza sessuale della persona offesa.
Facile, semplice, allineato al trattato di Lisbona, rispettoso della Costituzione. A prova di bomba.
E allora perché non lo fanno?
Non lo capisco, anche perché al 99,9994% dei loro elettori che non andranno mai a leggere il testo della legge potrebbero anche spacciarla come legge fatta apposta per loro.
Piesse: ma poi, perché non includere nell’aggravante anche le altre cause di discriminazione sancite dalla Carta fondamenta dei diritti? Tipo le convinzioni personali, le opinioni politiche, il patrimonio… Forse che poi non potremmo più dire a una persona che è un fascista di merda, ad esempio?